Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilita' dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per la famiglia, la droga e il servizio civile, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.