DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Numero 411 Anno 1987 GU 09.10.1987 Codice 087U0411

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-07-22;411

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:21:17

Art. 1

#

Comma 1

Sfera di applicazione

Comma 2

Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici, sono stabiliti i limiti e le misure di altezza secondo le disposizioni previste dai successivi articoli del presente decreto.


Art. 2

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Art. 3

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207))


Art. 4

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207))


Art. 5

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207))


Art. 6

#

Comma 1

Ente ferrovie dello Stato

Comma 2

Per l'ammissione ai concorsi di assunzione per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e' richiesto il sottoindicato limite minimo di statura per i correlativi profili professionali:
1) m 1,55 per macchinista;
2) m 1,60 per conduttore;
3) m 1,55 per capo stazione;
4) m 1,55 per assistente di stazione;
5) m 1,55 per capo gestione.


Art. 7

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.