Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici, sono stabiliti i limiti e le misure di altezza secondo le disposizioni previste dai successivi articoli del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Sfera di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207))
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207))
Art. 6
#Comma 1
Ente ferrovie dello Stato
Comma 2
Per l'ammissione ai concorsi di assunzione per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e' richiesto il sottoindicato limite minimo di statura per i correlativi profili professionali:
1) m 1,55 per macchinista;
2) m 1,60 per conduttore;
3) m 1,55 per capo stazione;
4) m 1,55 per assistente di stazione;
5) m 1,55 per capo gestione.
Art. 7
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.