Ai sensi del presente decreto si intende per gasolio qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 CI della tariffa doganale comune, edizione 10 dicembre 1984, o che, per i suoi limiti di distillazione, fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 C.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 1989 non puo' essere immesso sul mercato gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,3% in peso.
Art. 3
#Comma 1
Il dispositivo dell'art. 2 non si applica al gasolio:
impiegato per le navi adibite alla navigazione marittima;
contenuto nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale;
destinato alla lavorazione nell'industria della raffinazione.
Art. 4
#Comma 1
A partire dal 1 ottobre 1988, limitatamente al gasolio utilizzato per gli autoveicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico urbano nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche' a quello da utilizzare negli impianti termoelettrici delle isole con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo deve essere pari a 0,2% in peso.
Art. 5
#Comma 1
L'immissione in commercio e l'utilizzazione del gasolio con contenuto di zolfo minore dello 0,2% in peso non sono soggette a restrizioni o divieti.
Art. 6
#Comma 1
Il sindaco dei comuni di cui all'art. 4, qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, sopravvengano difficolta' alla disponibilita' di gasolio con contenuto di zolfo pari allo 0,2% in peso, puo' introdurre deroghe a quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto per un periodo di tempo non superiore ad un mese, fermo restando il disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400.
Deroghe per periodi di tempo maggiori di un mese possono essere autorizzate, ove persistano le summenzionate difficolta', dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 7
#Comma 1
In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.
Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.