DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00246)

Numero 223 Anno 2021 GU 27.12.2021 Codice 21G00246

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 2

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di seguito «Agenzia», delineando la macrostruttura dell'Agenzia.


Art. 3

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Comma 1

Principi ispiratori

Comma 2

L'Agenzia svolge le funzioni stabilite dal decreto-legge e da altre disposizioni di legge, sulla base delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' delegata, ove istituita, nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale.


Comma 3

Titolo II - ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI

Art. 4

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Comma 1

Struttura organizzativa

Comma 2

Sono organi dell'Agenzia quelli previsti dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge.


L'Agenzia, nei limiti definiti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, si articola in Servizi generali (di seguito «Servizi») e Divisioni.


I Servizi sono istituiti, nel numero di sette quali strutture di livello dirigenziale generale nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessita', che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del direttore generale dell'Agenzia e operano sulla base degli indirizzi dallo stesso forniti.


Le Divisioni sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi e operano, di norma, all'interno dei Servizi. Nel numero massimo di trenta, sono individuate le Divisioni di maggiore complessita', quali articolazioni di livello dirigenziale non generale. In sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge, fino alla rideterminazione della dotazione organica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge, non possono essere istituite piu' di ventiquattro Divisioni di maggiore complessita'.


Nell'ambito di un Servizio, il direttore generale puo' costituire, su proposta del relativo Capo Servizio, le posizioni di Vice Capo Servizio e Vice Capo Divisione, laddove la complessita' delle tematiche trattate richieda la previsione di una specifica figura manageriale, nonche' posizioni di coordinamento, in relazione a progetti o processi aventi carattere di trasversalita' tra piu' articolazioni dello stesso o di altri Servizi. A tali posizioni, secondo i criteri di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, e' preposto personale dell'Agenzia nei limiti di cui agli articoli 12 e 18 del decreto-legge.


Con provvedimento del direttore generale, sono disciplinati i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei titolari dei Servizi o delle Divisioni.


Art. 5

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Comma 1

Direttore generale dell'Agenzia

Comma 2

Il direttore generale e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, nella materia della cybersicurezza.


Nello svolgimento delle funzioni attribuitegli, il Direttore generale si avvale del Gabinetto a fini di diretto supporto, nonche' dei competenti servizi e articolazioni dell'Agenzia.


Il trattamento economico del direttore generale e' disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge.


Art. 6

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Comma 1

Vice Direttore generale dell'Agenzia

Comma 2

Il Vice Direttore generale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge coadiuva il direttore generale nella direzione dell'Agenzia. Sulla base di apposito provvedimento del direttore generale, svolge le funzioni attribuitegli, sovrintende e coordina i Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia, indicate nel medesimo provvedimento.


Il Vice Direttore generale svolge altresi' le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del direttore generale.


Sulla base di specifica delega del direttore generale, il Vice Direttore generale puo' presiedere il Nucleo per la cybersicurezza (NCS), il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia.


Con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni a diretto supporto del Vice Direttore generale per supportarlo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.


Il Direttore generale, con proprio provvedimento, individua un Capo Servizio al quale, in caso di assenza o impedimento del Vice Direttore generale, sono attribuite le funzioni vicarie.


Il trattamento economico del Vice direttore generale e' disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge.


Art. 7

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati con provvedimento del direttore generale su deliberazione del Comitato di Vertice, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


I compensi del presidente e dei componenti sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformita' ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici.


Il presidente e i componenti sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, al rispetto del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.


Art. 8

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Comma 1

Controlli interni, valutazione e trasparenza

Comma 2

L'organismo indipendente di valutazione, di seguito OIV, costituito in forma collegiale o monocratica, e' nominato con provvedimento del direttore generale, sentito il Vice direttore generale, ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


L'OIV si avvale del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita con provvedimento del direttore generale.


L'OIV, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, si raccorda con il Vice direttore generale, anche in ottica di coordinamento con le articolazioni interessate dell'Agenzia.


Il diritto di accesso di cui all'articolo 14, comma 4-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si esercita nei ristretti limiti previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge n. 124 del 2007 e delle altre leggi a tutela della sicurezza nazionale, con particolare riguardo allo spazio cibernetico, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di classifiche di segretezza.


Art. 9

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Comma 1

Comitato di Vertice

Comma 2

Con riferimento a decisioni strategiche concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, anche in relazione a quanto stabilito dai regolamenti di attuazione del decreto-legge, il Direttore generale puo' richiedere la convocazione del Comitato di Vertice al quale presentare proposte o sottoporre questioni di particolare delicatezza.


Il Comitato di Vertice e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 del decreto-legge, ove istituita, che ne dispone la convocazione, ove ritenuta opportuna, ed e' composto dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale. Il Capo di Gabinetto dell'Agenzia ne svolge le funzioni di segretario.


Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.


Art. 10

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Comma 1

Comitato di coordinamento e programmazione

Comma 2

Per assicurare l'unitarieta' di azione e l'allineamento informativo dei Servizi sugli indirizzi e le decisioni strategiche in merito all'organizzazione, al funzionamento e alle attivita' dell'Agenzia, il direttore generale puo' convocare il Comitato di coordinamento e programmazione.


Il Comitato e' presieduto dal Direttore generale ed e' composto dal Vice Direttore generale e dai Capi dei Servizi o da loro delegati.


Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore generale, che ne definisce l'ordine del giorno.


Alle riunioni del Comitato puo' essere invitato a partecipare, in funzione degli argomenti da trattare, anche altro personale dell'Agenzia.


Art. 11

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Comma 1

Comitato tecnico-scientifico

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge, e' istituito presso l'Agenzia un Comitato tecnico-scientifico, di seguito Comitato, con funzioni di consulenza e proposta, volto a promuovere la collaborazione con il sistema dell'universita' e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonche' a supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza. Al Comitato possono essere sottoposte, oltre alle questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione delle risorse umane, nonche' alle questioni afferenti al Centro nazionale di coordinamento, ogni altra tematica individuata dal direttore generale.


I componenti del Comitato sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del direttore generale, restano in carica per due anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno.


Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.


Il Comitato si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia.


Il presidente ne definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle proposte dei componenti del Comitato.


Art. 13

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Comma 1

Codice etico

Comma 2

Con provvedimento del Direttore generale e' adottato il codice etico dell'Agenzia che individua i principi guida del comportamento dei dipendenti di ruolo e di tutti coloro che operino a qualsiasi titolo presso l'Agenzia ed e' istituito un garante del codice etico ai fini del controllo della sua osservanza, individuato nell'ambito del personale di ruolo dell'Agenzia. Al garante medesimo non sono attribuiti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese indennita' o emolumenti comunque denominati.


Art. 14

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Comma 1

Comitati e commissioni

Comma 2

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attivita' che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalita' diversificate, il Direttore generale puo' costituire, anche al di fuori delle strutture di cui all'articolo 4, comma 5, specifici comitati e commissioni, con la possibilita' di prevedere anche la partecipazione di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.


Per la partecipazione ai comitati e alle commissioni di cui al comma 1 non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.


Art. 15

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Comma 1

Sedi principale e secondarie

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, l'Agenzia ha sede principale in Roma.


Per motivate esigenze istituzionali e nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale, il Comitato di Vertice puo' stabilire la costituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia.


Lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale possono essere assicurate anche mediante apposite unita' distaccate presso enti e istituzioni dell'Unione europea ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

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Comma 1

Regolamenti e disciplinari

Comma 2

Il Direttore generale adotta ogni provvedimento, tra cui regolamenti e disciplinari, necessario all'attuazione delle funzioni dell'Agenzia, anche in attuazione della normativa vigente.


Art. 17

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Comma 1

Attuazione

Comma 2

In sede di prima applicazione, sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, l'organizzazione dell'Agenzia definita dal presente regolamento, con particolare riferimento alle modalita' di attivazione delle articolazioni di cui agli articoli 4 e 12, viene progressivamente disposta, con provvedimento del direttore generale, secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.


Art. 18

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.