Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110, dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 7 (Ufficio del programma per Roma-Capitale). - 1. Presso il Dipartimento e' costituito l'Ufficio del programma per Roma Capitale, di seguito denominato Ufficio.
2. L'Ufficio provvede agli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge o delegate al Ministro per i problemi delle aree urbane per l'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' all'attivita' e al funzionamento della commissione per Roma Capitale.
3. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
Servizio per il programma e gli accordi;
Servizio per l'attuazione degli interventi;
Servizio vigilanza e rapporti istituzionali;
Segreteria tecnica e di elaborazione dati;
Servizio per gli affari generali e finanziari.
4. Le disposizioni per il funzionamento dell'Ufficio sono adottate con provvedimento del Ministro per i problemi delle aree urbane. Il coordinatore dell'Ufficio e' nominato tra il personale di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 396 del 1990.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1