DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 85/2007 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 85 Anno 2007 GU 05.07.2007 Codice 007G0099

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;85

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


Art. 2

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Comma 1

Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici

Comma 2

E' confermato e continua ad operare il Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito denominato: «Nucleo», istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.


I componenti del Nucleo possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo stesso.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Nucleo, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


Art. 3

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Comma 1

Durata degli organismi e relazione di fine mandato

Comma 2

Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((1))


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.


In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 13 ottobre 2011 (in G.U. 29/11/2011, n. 278) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi previsti dalle lettere b), c), d), e), g), f), h), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z), aa), cc), dd), ee), gg, hh) dell'art. 1 del presente provvedimento sono prorogati per un biennio.