DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 84/2007 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 84 Anno 2007 GU 04.07.2007 Codice 007G0098

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;84

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Unita' tecnico-operativa per i Balcani

Comma 2

E' confermata l'Unita' tecnico-operativa per i Balcani, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


Art. 2

#

Comma 1

Consulta nazionale per il servizio civile

Comma 2

E' confermata la Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1 e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


Art. 3

#

Comma 1

Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comma 2

La spesa degli organismi di cui al comma 1 e' ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


Art. 4

#

Comma 1

Durata

Comma 2

Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione della loro perdurante utilita' e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.


I componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi.


Art. 5

#

Comma 1

Pari opportunita' tra donne e uomini

Comma 2

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.


Art. 6

#

Comma 1

Abrogazioni