E' istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: «CIRM», nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonche' la Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.
La CIRM e' composta dal direttore generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonche' dai componenti nominati per le singole sezioni ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.
Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della stessa regione.
Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie puo', per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 9.
La CIRM e' costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonche' i servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.
I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «, sentita una Commissione di durata biennale» a: «- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario» sono soppresse.