DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 78 Anno 2007 GU 21.06.2007 Codice 007G0091

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie

Comma 2

E' istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: «CIRM», nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonche' la Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.


La CIRM e' composta dal direttore generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonche' dai componenti nominati per le singole sezioni ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.


Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della stessa regione.


Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie puo', per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 9.


La CIRM e' costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonche' i servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.


I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «, sentita una Commissione di durata biennale» a: «- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario» sono soppresse.


Art. 2

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Comma 1

Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive

Comma 2

E' istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio siderurgico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attivita' produttive, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui al decreto dei Ministro delle attivita' produttive in data 12 maggio 1997, e l'Osservatorio del sistema moda, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 10 marzo 1998.


L'Osservatorio unico attende alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti l'andamento generale delle attivita' produttive ed i diversi settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico ed il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacita' produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate e con lo svolgimento degli altri compiti specificamente previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.


L'Osservatorio unico e' composto da non oltre venticinque unita'.


L'Osservatorio unico e' costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori nonche' i servizi di supporto dell'Osservatorio, articolato in sezioni specializzate riferite alle aree di attivita' degli organismi accorpati, con presenza paritaria di rappresentanti delle amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti.


I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


La determinazione dei compensi riguarda i componenti che gia' ne beneficiano secondo le vigenti disposizioni.


Art. 3

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Comma 1

Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica

Comma 2

E' confermato e continua ad operare il Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica previsto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.


Il Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' dalle altre norme o delibere del CIPE che lo richiamano.


Il Comitato e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' da non oltre cinque esperti nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle riunioni del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro rappresentanti, quando vengano trattate problematiche che interessano i rispettivi enti, e, in relazione alle questioni da trattare, anche rappresentanti di altre amministrazioni statali eventualmente interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non inferiore a dirigente generale.


Il Comitato e' ricostituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto.


I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole da: «composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675» a: «con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» sono soppresse.


Art. 4

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Comma 1

Commissione Centrale per le Cooperative

Comma 2

Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della Commissione e' designato un supplente.


La Commissione e' ricostituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo della cooperazione. La segreteria della Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.


I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.


L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento della Commissione, nonche' i compiti del Comitato, ove costituito, sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico.


I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente decreto.


Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 243) che il Comitato di cui al comma 4 del presente articolo e' integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.


Art. 5

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Comma 1

Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico di supporto

Comma 2

E' confermato e continua ad operare l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.


L'Alto commissario per la lotta alla contraffazione svolge i compiti attribuiti dal comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.


L'Alto commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.


L'Alto commissario si avvale di due Vice alto commissario, nominati dal Ministro dello sviluppo economico.


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e quelle di organizzazione generale dell'Ufficio di cui al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.


Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, costituito con decreto ministeriale 18 ottobre 2006, opera quale organismo di supporto all'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2.


Il Comitato tecnico di cui al comma 6 e' costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene altresi' individuato il relativo Coordinatore.


Il Comitato tecnico e' composto da non piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro, nonche' tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.


I compensi dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Il primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' soppresso.


Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole da: "composto da non piu' di 10 unita" a: "n. 146, e successive modificazioni" sono soppresse.


Art. 6

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Comma 1

Nucleo di esperti per la politica industriale

Comma 2

Il numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, istituito con decreto ministeriale in data 18 settembre 2000, e' ridotto da 10 a 7.


Art. 7

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Comma 1

Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico

Comma 2

Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto ministeriale 21 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridenominato: «Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico».


Il numero dei componenti dei Nucleo di cui al comma 1 e' ridotto da 14 a 10.


Art. 9

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Comma 1

Riduzione delle spese

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Per le spese di funzionamento degli organismi di cui all'articolo 5, il confronto e' con l'esercizio 2006.


Per i componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 restano ferme le misure dei compensi, previsti dalle vigenti disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per i componenti del Comitato tecnico, di cui all'articolo 5, i compensi vigenti sono determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° marzo 2007.


In caso di mancata adozione dei decreti di cui al comma 11 dell'articolo 1, al comma 5 dell'articolo 2 ed al comma 5 dell'articolo 3, entro i termini normativamente previsti per il riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano comunque sui compensi e trattamenti accessori dei componenti degli organismi riordinati le riduzioni di cui al comma 1, con effetto dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.


Art. 10

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Comma 1

Durata in carica e proroga

Comma 2

Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((1))


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.


Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, resta ferma la durata triennale dei vigenti incarichi prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2006 di costituzione dello stesso Comitato tecnico.


La durata dei rapporti contrattuali dei componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 non puo' eccedere i limiti temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, lettera a), c) d) e e) del presente provvedimento sono prorogati per un biennio.


Art. 11

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Comma 1

Pari opportunita' tra uomini e donne

Comma 2

I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.


Art. 12

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Comma 1

Coordinamento normativo

Comma 2

Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente regolamento, sono coordinate con l'assetto degli organi operanti nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e delle articolazioni organizzative delle strutture ministeriali, mediante regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.