Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della pubblica istruzione
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad operare presso il Ministero della pubblica istruzione il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i gettoni di presenza, le indennita' o qualsiasi altro compenso comunque denominato, spettanti ai membri del Nucleo di cui al comma 1 sono rideterminati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare una riduzione di spesa non inferiore al 30 per cento di quella riferita all'anno 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.
Art. 3
#Comma 1
Durata e proroga degli organismi
Comma 2
Gli organismi di cui al presente decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della pubblica istruzione, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e, nel caso di proroga della durata dello stesso, possono essere confermati.