DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.

Numero 42 Anno 2007 GU 05.04.2007 Codice 007G0056

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-02-26;42

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modalita' di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS

Comma 2

La nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.


A tale fine e' tempestivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di presentazione delle domande.


Le domande sono esaminate dalla Commissione di cui al comma 4, che seleziona una terna di candidati, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna.


La Commissione e' costituita con provvedimento del Ministro della salute ed e' composta dal Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante competente designato dalla regione ove l'istituto ha la sede principale, da tre rappresentanti della comunita' scientifica, anche di nazionalita' straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell'equilibrio di genere. Il Presidente della commissione e' nominato dal Ministro della salute tra i tre rappresentanti della comunita' scientifica. La presente disposizione si attua nel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.


La revoca e' adottata con il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi-cazioni, e dalle clausole del contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinate dall'articolo 2230 del codice civile.