DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Numero 2 Anno 2007 GU 29.01.2007 Codice 007G0008

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;2

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173

Comma 2

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici). - 1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», e' organo consultivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.


Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attivita' di indirizzo.


Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.


Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).


Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.


Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale gia' in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.


Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173

Comma 2

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Comitati tecnico-scientifici). - 1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
f) Comitato tecnico-scientifico per la qualita' architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;
g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.
3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprime pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4.
Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.
7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.».


Art. 3

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Comma 1

Norme transitorie, finali e finanziarie

Comma 2

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici.


In via transitoria, e fino al completamento delle operazioni di cui al comma 1, sono prorogati nelle attuali cariche i componenti elettivi del Consiglio superiore che ne integrano la composizione ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, come modificato dal presente decreto, nonche' il componente elettivo di ciascun Comitato tecnico-scientifico che nella precedente tornata elettorale abbia conseguito il maggior numero di voti ed il componente di ciascun Comitato tecnico-scientifico designato dal Consiglio universitario nazionale piu' anziano nel ruolo di appartenenza.


Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.