Il fondo di 10 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ripartito tra gli enti locali, cosi' come individuati dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa trasmissione da parte degli enti stessi della certificazione di cui alla scheda allegata al presente decreto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il pagamento del contributo statale, previsto per il solo anno finanziario 2005, spettante a ciascun ente avviene in unica soluzione.
Nel caso di richieste di rimborso superiori allo stanziamento disponibile, il riparto e' disposto in misura proporzionale.