DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.

Numero 282 Anno 2006 GU 23.11.2006 Codice 006G0301

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;282

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:04:17

Art. 1

#

Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Comma 2

Il Comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonche' tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato e' di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.».


Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
«8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unita', appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».


Art. 2

#

Comma 1

Norma finale

Comma 2

L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.