Il Comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonche' tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato e' di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.».
Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
«8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unita', appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».