DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 252/2006 - Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

Numero 252 Anno 2006 GU 18.08.2006 Codice 006G0272

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalita' di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonche' per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.


Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificita' delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale e' assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 3

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Comma 1

Archivio nazionale della produzione editoriale

Comma 2

Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le modalita' stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento soggetto a deposito legale.


Art. 4

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Comma 1

Archivi delle produzioni editoriali regionali

Comma 2

Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.


Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.


Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonche' le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.


La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalita' attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresi' le modalita' di esercizio della tutela.


Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.


Art. 5

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Comma 1

Raccolta e conservazione dei documenti

Comma 2

Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale.


Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati che diffondono i documenti su supporto informatico o tramite rete informatica, gli istituti depositari assicurano che i loro archivi siano conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e agli standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma ISO 14721.


Comma 3

Capo II - Deposito dei documenti stampati

Art. 6

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Comma 1

Soggetti obbligati e istituti depositari

Comma 2

Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.


Una copia e' consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.


Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.


Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi', ai documenti realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili.


I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalita' di diffusione al pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li trasmettono all'istituto depositario piu' idoneo alla loro conservazione.


Art. 7

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Comma 1

Modalita' di consegna

Comma 2

La consegna e' eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti. I soggetti obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti, racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso posta o con qualsiasi altro mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni all'uopo predisposte dal Ministero con Poste italiane S.p.a.


Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.


Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.


I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati.
L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.


Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarita', restituisce, opportunamente vidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.


Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito legale si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.


Art. 8

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Comma 1

Esonero totale

Comma 2

Per gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonche' le ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali.


Art. 9

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Comma 1

Esonero parziale

Comma 2

Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.


Il soggetto obbligato puo', altresi', presentare istanza al Ministero o alla regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.


Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o, rispettivamente, la regione competente, decide sull'istanza con provvedimento motivato che, se di accoglimento, e' comunicato anche agli istituti presso i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.


Art. 10

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Comma 1

Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati

Comma 2

Sui documenti e' altresi' apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».


Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalita' di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.


Art. 12

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Comma 1

Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e modalita' di deposito

Comma 2

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.


In caso di pubblicazioni a due o piu' tirature diversificate per prezzo di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.


In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili puo' essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.


Nei casi previsti dal comma 3, la consegna e' effettuata in appositi contenitori che garantiscano l'integrita' del materiale in essi contenuto.


Art. 13

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Comma 1

Altre fattispecie di deposito

Comma 2

Ai fini del deposito di cui all'articolo 6 della legge, i soggetti pubblici ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge.


A tale scopo l'ente pubblico richiedente concorda preventivamente con l'istituzione richiesta, anche nelle forme dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di deposito dei documenti di cui al comma 1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) definisce appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 della legge.


Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme di deposito volontario e di scambio con ogni altro ente culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.


Comma 3

Capo III - Deposito dei documenti sonori e video

Art. 14

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Comma 1

Soggetti obbligati e istituti depositari

Comma 2

Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, e' consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.


Una ulteriore copia e' consegnata all'istituto che sara' individuato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' indicate dall'articolo 4.


I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite al capo VI.


I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite dal capo VII.


Art. 15

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Comma 1

Modalita' di consegna

Comma 2

Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7.


I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualita' tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione.


Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.


Art. 16

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Comma 1

Esonero totale

Comma 2

Sono esonerati dal deposito legale i documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.


Art. 17

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Comma 1

Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video

Comma 2

Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.


Art. 19

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Comma 1

Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalita' di deposito

Comma 2

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.


La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrita' del materiale in essi contenuto.


Comma 3

Capo IV - Deposito dei documenti di grafica d'arte dei video d'artista e dei documenti fotografici

Art. 20

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Comma 1

Soggetti obbligati e istituti depositari

Comma 2

Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista e' inviato all'Istituto nazionale per la grafica a cura dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. Nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di piu' opere grafiche o fotografiche realizzate da uno o piu' autori, l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi.


Una ulteriore copia e' consegnata agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita' indicate dall'articolo 4.


Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione, l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e valorizzazione.


I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite dal Capo VI.


I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite dal Capo VII.


Art. 21

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Comma 1

Modalita' di consegna

Comma 2

Per la consegna dei documenti si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7.


Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione.


Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista dai quali sia possibile effettuare copia.


Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.


I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati.
L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione.


Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarita', restituisce, opportunamentevidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.
L'accettazione definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.


Art. 23

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Comma 1

Esonero parziale

Comma 2

Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.


Art. 24

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Comma 1

Elementi identificativi da apporre ai documenti di grafica d'arte, video d'artista ed ai documenti fotografici

Comma 2

Su ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi dell'opera, il nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonche' gli elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2.
E' altresi riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».


Comma 3

Capo V - Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche

Art. 26

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Comma 1

Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari

Comma 2

Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa del film.


Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.


L'esportazione definitiva dei negativi originali di film e' comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro.


Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4), e' consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita' indicate all'articolo 4.


Art. 27

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Comma 1

Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti depositari

Comma 2

Il direttore generale per il Cinema del Ministero cura la consegna di una copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale, presso la quale dette copie sono conservate. Detto istituto depositario assicura l'accesso alle copie dei soggetti, trattamenti e sceneggiature relative a film effettivamente prodotti.


Art. 28

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Comma 1

Modalita' di consegna

Comma 2

La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, avviene secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.


Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, dai quali sia possibile effettuare copia.


Art. 30

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Comma 1

Determinazione del valore commerciale dei film ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative

Comma 2

Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge il valore commerciale dei film e' determinato secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa in laboratorio della copia.


Art. 31

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Comma 1

Determinazione del valore inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Comma 2

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge il valore inventariale dei soggetti, trattamenti, sceneggiature e' stabilito in analogia al prezzo medio per pagina della classe ISTAT e con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1.


Comma 3

Capo VI - Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico

Art. 32

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Comma 1

Soggetti obbligati e istituti depositari

Comma 2

I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie, di cui una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.


Una copia dei documenti sonori e video su supporto informatico e' consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5), 6) e 7), su supporto informatico, e' consegnata all'Istituto nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su supporto informatico e' consegnata alla Cineteca nazionale.


Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica e' consegnata alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 1.


Due ulteriori copie dei documenti di cui al comma 1 sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Analogamente e' consegnata ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.


Per la consegna dei documenti su supporto informatico, si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7.


I soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo con gli istituti depositari, documenti su supporto informatico dai quali sia possibile effettuare copia a fini conservativi.


Art. 33

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Comma 1

Accessibilita' dei documenti diffusi su supporto informatico

Comma 2

I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.


Art. 34

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Comma 1

Esonero totale

Comma 2

Sono esonerati dal deposito legale i documenti su supporto informatico indicati all'articolo 8.


Art. 35

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Comma 1

Elementi identificativi da apporre ai documenti diffusi su supporto informatico

Comma 2

Sui documenti e' apposta al cura del soggetto obbligato la dicitura: «Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».


Comma 3

Capo VII - Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica

Art. 37

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Comma 1

Modalita' di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica

Comma 2

Le modalita' di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica sono definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonche' la Commissione per il deposito legale, di cui all'articolo 42 e il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.


Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalita' tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.


La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase di sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica alla proposta di cui al comma 1.


Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticita' del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento, nonche' sulla provenienza dal suo autore.


Art. 38

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Comma 1

Accessibilita' dei documenti diffusi tramite rete informatica

Comma 2

I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.


I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.


Art. 39

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Comma 1

Esoneri

Comma 2

I casi di esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale nell'ambito dei documenti diffusi su rete informatica sono definiti sulla base dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.


Sono comunque esonerati dall'obbligo di deposito i documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet.


Art. 40

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Comma 1

Determinazione del valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica

Comma 2

Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, a cura della Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati.


Le sanzioni di cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.


Comma 3

Capo VIII - Strumenti di controllo

Art. 41

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Comma 1

Strumenti di controllo

Comma 2

Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale e' svolto dagli Istituti depositari relativamente ai documenti di propria competenza.


Art. 42

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Comma 1

Commissione per il deposito legale

Comma 2

E' istituita, presso il Ministero, un'apposita Commissione, denominata: «Commissione per il deposito legale», con compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.


La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero, pareri sulle problematiche specifiche derivanti dall'attuazione della legge e propone linee guida e di indirizzo al Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove categorie di documenti e circa i criteri e le modalita' delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.


La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennita' e rimborsi di alcun tipo.


Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione e' assicurato dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.


Comma 3

Capo IX - Sanzioni amministrative e abrogazioni

Art. 43

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Comma 1

Sanzioni amministrative

Comma 2

Chiunque violi le norme della legge e del presente regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.


La sanzione, sempre nel limite di cui all'articolo 7 della legge, e' aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato.


Qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 e' ridotta della meta'.


Art. 44

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Comma 1

Accertamento

Comma 2

Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento.


L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1.


Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento e' trasmesso dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero o all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle modalita' per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento.


Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge.


Art. 45

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Comma 1

Modalita' di versamento

Comma 2

Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa da parte dei competenti Uffici ministeriali, sono versate, a cura del soggetto obbligato, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.