DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Numero 207 Anno 2006 GU 08.06.2006 Codice 006G0223

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito e definizioni

Art. 2

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Comma 1

Funzioni dell'Agenzia

Comma 2

Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.


Art. 3

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Comma 1

Organi

Comma 2

Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.


Le indennita' di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 4

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il Presidente dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.


I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.


Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo e' vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.


Il Presidente puo' conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.


Art. 5

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Comma 1

Il consiglio di amministrazione

Comma 2

Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed e' composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attivita' produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.


Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8.


Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalita' dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonche' istituzione del relativo controllo strategico.


Art. 6

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Comma 1

Il collegio dei revisori

Comma 2

Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed e' composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita' di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle attivita' produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.


Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.


Art. 7

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Comma 1

Il Direttore generale

Comma 2

Il Direttore generale e' nominato dal Ministro delle attivita' produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.


Il Direttore generale e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata professionalita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.


Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno ed e' regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera e' approvata dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Il Direttore generale e' responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unita' degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.


Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico e' collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.


Art. 8

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Comma 1

Comitato tecnico-consultivo

Comma 2

E' istituito presso l'Agenzia un'apposita commissione, denominata Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attivita' dell'Agenzia.


Il Comitato tecnico-consultivo e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed e' composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attivita' produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la funzione pubblica, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le attivita' culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale.


Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.


I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato e' rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza.


Art. 9

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Comma 1

Osservatorio nazionale del turismo

Comma 2

Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo e' istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attivita' produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitivita' del sistema.


Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonche' la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.


Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 10

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Comma 1

Articolazione e risorse

Art. 11

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Comma 1

Societa' costituite o partecipate dell'Agenzia

Comma 2

L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attivita' produttive, puo' costituire, secondo le modalita' stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive, societa' e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a societa' aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le societa' cosi' costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia.


Alle societa' di cui al comma 1 puo' essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia.


L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, puo' costituire societa' di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.


Art. 12

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Comma 1

Statuto e regolamenti dell'Agenzia

Comma 2

L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.


Lo Statuto e' deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura e' seguita per le successive modificazioni.


L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilita', deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Presidente e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.


Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto.


Entro novanta giorni dalla data di approvazione del nuovo Statuto il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilita' ed organizzazione.


Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio presso l'ENIT confluisce nel ruolo del personale dell'Agenzia, conservando il proprio trattamento giuridico ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.


Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici.


L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT.


E' abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.