All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 6», sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attivita' dirette ad assicurare il funzionamento delle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384
Comma 2
All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».
All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «lavori in economia» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo finalizzate alla costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, manutenzione e risanamento ambientale di opere ed impianti nei Paesi in via di sviluppo,».
All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, dopo le parole: «beni e servizi» sono inserite le seguenti: «incluse quelle destinate all'attuazione delle iniziative di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49,».