Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificati dalle disposizioni del presente regolamento, e' compensato rendendo indisponibili un numero di posti, previsti nell'organico di diritto, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1