DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 154/2006 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001...

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

Numero 154 Anno 2006 GU 24.04.2006 Codice 006G0173

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-03-08;154

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398

Art. 3

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Comma 1

Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Comma 2

Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie). - 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) politiche del personale dell'amministrazione civile;
b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;
c) sviluppo delle attivita' formative per il personale dell'amministrazione civile;
d) attivita' di documentazione generale e statistica a sostegno dell'attivita' di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato nelle seguenti direzioni:
a) Direzione centrale per le risorse umane;
b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.
3. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le risorse umane. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Dallo stesso Dipartimento dipende altresi' l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati che svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, a cui e' preposto un direttore che e' responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione e' preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, ivi compresi un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.».


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.