DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

Numero 153 Anno 2006 GU 15.04.2006 Codice 006G0170

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-03-06;153

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Comma 2

L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 248 (Targa per ciclomotori). - 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico.
2. Non puo' essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico gia' assegnato ad altra targa.
3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di piu' veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Comma 2

L'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 249 (Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprieta' dei ciclomotori). - 1. In caso di trasferimento di proprieta', o di costituzione di usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che puo' riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprieta' non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed e' effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne da' comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalita' stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Comma 2

1. L'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 251 (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione). - 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalita' di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.
2. I soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.


Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Comma 2

L'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 252 (Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione). - 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.
2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.
5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.
6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche agli allegati al titolo III, figura III 3 Articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'allegato al titolo III - articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 9

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

E' fatta sempre salva la possibilita' per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, gia' immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.