DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 147/2006 - Regolamento concernente modalita' per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/200

Regolamento concernente modalita' per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/200

Numero 147 Anno 2006 GU 11.04.2006 Codice 006G0163

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-15;147

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e campo di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalita' per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.


Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.


Art. 3

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Comma 1

Attivita' di recupero e di riciclo

Comma 2

Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.


Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1.


I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 4

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Comma 1

Controlli di fughe

Comma 2

Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovra' procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilita' superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento.


Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e puo' essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.


I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.


Art. 5

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Comma 1

Requisiti professionali minimi

Comma 2

Il personale che svolge le attivita' di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 6

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Comma 1

Disposizione finale

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.