All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia' iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Comma 2