DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

Numero 237 Anno 2005 GU 19.11.2005 Codice 005G0262

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-19;237

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale

Comma 2

Il programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.


Il programma di cui al comma 1 e' realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all'articolo 3 di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.


I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'articolo 3.


I soggetti privati che intendono svolgere attivita' di assistenza per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.


Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o piu' soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalita' di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonche' del possesso dei titoli professionali degli operatori.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Il programma di assistenza e' finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilita' da parte della Commissione ai cui all'articolo 3, per una quota pari all'ottanta per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari opportunita', pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e per una quota pari al venti per cento con un contributo della regione o dell'ente locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.


Art. 3

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Comma 1

Valutazione dei progetti

Art. 4

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Comma 1

Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilita'

Comma 2

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.


Art. 5

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Comma 1

Termini e modalita' per la presentazione dei progetti

Comma 2

I progetti di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalita' indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.


Art. 6

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Comma 1

Norma finale

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.