Il programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.
Il programma di cui al comma 1 e' realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all'articolo 3 di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'articolo 3.
I soggetti privati che intendono svolgere attivita' di assistenza per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.
Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o piu' soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalita' di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonche' del possesso dei titoli professionali degli operatori.