DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la determinazione della bandiera di istituto del Corpo forestale dello Stato nonche' delle modalita' di uso e custodia.

Numero 218 Anno 2005 GU 26.10.2005 Codice 005G0243

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-15;218

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato

Comma 2

Il Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Corpo», e' dotato della bandiera d'istituto.


Art. 2

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Comma 1

Caratteristiche della bandiera

Comma 2

La bandiera d'istituto del Corpo si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta e di una cordoniera.


Il drappo e' quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali uguali di verde, di bianco e di rosso.


Il puntale e' di ottone ed e' costituito da un codolo a sezione quadrata sostenente un globo, sul cui asse orizzontale e' inscritta la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta di lancia modellata a traforo, entro la quale e' saldata la stella piena di cinque raggi.


Sulla faccia del codolo opposta al drappo sono incisi il motto e l'anno di fondazione del Corpo; sulle altre, in senso orario a partire dalla prima, sono riportate in ordine cronologico le ricompense concesse al Corpo e l'anno di conferimento.


L'asta e' in legno rivestito di velluto verde, ed e' ornata da bullette di ottone poste a spirale. E' provvista di calcio e puo' essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone.


La cordoniera, argentata, e' annodata alla base del globo.
Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10.


La rappresentazione grafica della bandiera d'istituto del Corpo e' contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Art. 3

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Comma 1

Custodia della bandiera

Comma 2

La bandiera d'istituto del Corpo e' custodita nell'ufficio del Capo del Corpo forestale dello Stato, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera e' custodita in idoneo locale.


Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco alla base della punta.


Art. 4

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Comma 1

Trasporto della bandiera

Comma 2

Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'istituto del Corpo e' racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettorato generale.


L'Ispettorato generale stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.


Art. 5

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Comma 1

Riparazione e rinnovazione della bandiera

Comma 2

La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'istituto del Corpo e' a cura dell'Ispettorato generale.


Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede dell'Ispettorato generale.


Art. 6

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Comma 1

Invarianza degli oneri

Comma 2

L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.