Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano 1'accessibilita', da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Criteri e principi generali per l'accessibilita'
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Valutazione dell'accessibilita'
Comma 2
Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di se' l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalita' tecniche per la tenuta, nonche' garantisce la pubblicita' dell'elenco medesimo e delle citate modalita' sul proprio sito internet.
Nell'accertamento dei requisiti di accessibilita' dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.
Il venire meno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresi' a dare adeguata pubblicita' della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
Art. 4
#Comma 1
Modalita' di richiesta della valutazione
Comma 2
I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del logo e' limitata al periodo di validita' dell'attestato.
I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attivita', in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilita', con validita' non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualita' raggiunto di cui all'articolo 5.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.
All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
#Comma 1
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilita'
Comma 2
Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualita' raggiunto dal servizio e' indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualita' dei servizi, nonche' il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004.
Art. 6
#Comma 1
Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilita'
Comma 2
In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell'accessibilita' ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all'amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualita' del logo; in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa.
Art. 7
#Comma 1
Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati
Comma 2
Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, purche' questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilita' riscontrata aggiornandone la validita' temporale.
In caso di riscontro di un livello di accessibilita' inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispezione, nonche' una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione.
Art. 8
#Comma 1
Modalita' di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
Comma 2
Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilita' sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo.
Art. 9
#Comma 1
Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
Comma 2
Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilita' informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale gia' in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, e' svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non e' previsto compenso aggiuntivo.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi forniti e da' notizia dell'esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attivita' e dei tempi di realizzazione.
Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente regolamento.
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento, dandone altresi' comunicazione alla Conferenza unificata.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005
Registro n. 4 Ministeri istituzionali, foglio n. 319