Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonche' il sistema delle agevolazioni tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Regolazione del mercato del trasporto ferroviario
Comma 2
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, disciplinera' l'accesso dei veicoli stradali, nei giorni festivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.
Comma 3
Capo II - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Art. 4
#Comma 1
Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri
Comma 2
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di passeggeri previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformita' ai principi di cui agli articoli 73 e 87 del Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione.
In sede di prima applicazione puo' procedere mediante revisione delle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPE provvede altresi' a quantificare le risorse da destinare alle Amministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B. 3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsione annuale dello Stato.
La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli obblighi di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.
Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio o con le convenzioni in vigore.
Comma 3
Capo III - DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 5
#Comma 1
Principi di riequilibrio modale
Comma 2
Gli incentivi oggetto del presente Capo sono destinati allo sviluppo di attivita' imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.
Comma 3
SEZIONE I - Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
Art. 6
#Comma 1
Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
Comma 2
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare il Piano per l'istituzione di uno o piu' sistemi di incentivazione all'utilizzo del trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle rese disponibili dall'articolo 38 della legge.
I sistemi di incentivazione di cui al presente articolo rispondono a criteri di non discriminatorieta', equita', trasparenza.
La misura dell'incentivazione non puo' essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su strada e dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su ferro, ed entro questi limiti e' articolata in modo da massimizzare l'efficacia del sistema di incentivazione che consiste nell'aumento ovvero nel contenimento della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.
Il Piano di cui al comma 1 e' sottoposto alla valutazione della Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
Comma 3
SEZIONE II - Incentivazione del trasporto ferroviario combinato e del trasporto ferroviario di merci pericolose
Art. 7
#Comma 1
Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge
Comma 2
Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono destinate per il cinquanta per cento agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 e di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 38 della legge, il venticinque per cento del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge stessa, e' destinato a contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per autostrade viaggianti.
Un ammontare non superiore all'uno per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e' destinato al finanziamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della legge, degli incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stesso articolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'individuazione di modalita' operative che consentano di rendere disponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale delle finalita' di cui al medesimo articolo 38.
Art. 8
#Comma 1
Criteri e modalita' per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo destinate dall'articolo 7, comma 1.
La misura degli incentivi di cui al comma 1 non puo' essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed e' articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di incentivazione al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei fondi, con effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti del trasporto.
La misura degli incentivi di cui al presente articolo e' costituita da un incentivo base e da un incentivo premiante.
L'incentivo base e' articolato in funzione della tipologia di trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento del traffico. L'incentivo premiante consiste nell'assegnazione di una quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa a fronte dell'incremento, valutato annualmente, delle quantita' annue di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato attraverso il raffronto con valori omogenei relativi ad un periodo base.
La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e' attribuita in via prioritaria, e comunque in misura non inferiore all'ottantacinque per cento, all'attribuzione dell'incentivo base.
Accedono all'attribuzione dell'incentivo i treni-chilometro effettuati per ritorni o riposizionamento delle unita' di trasporto intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose, nonche' di autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore.
L'ammontare di risorse da destinare all'incentivo premiante e' individuato annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti dal comma 4.
Non e' ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli incentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale, nonche' gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.
Art. 9
#Comma 1
Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
Comma 2
Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006, e' riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.
L'impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' risultare da apposito atto d'obbligo, in forza del quale l'impresa dichiara l'entita' del quantitativo minimo, per il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti quantita' complessive di treni-chilometro. L'atto d'obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa e' tenuta a rispettare e disciplinando le modalita' di dimostrazione e verifica dei predetti obblighi, nonche' le condizioni e modalita' di erogazione degli incentivi e i casi di decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi.
Il contratto con le imprese ferroviarie puo' prevedere anche la facolta' di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facolta' potra' essere esercitata, purche' il beneficiario costituisca un nuovo contratto, per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per la realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di treni completi e di treni-chilometro di trasporto combinato o di merci pericolose, e previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera f).
Art. 10
#Comma 1
Criteri e modalita' per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo
Comma 2
Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantita' di treni completi e di treni-chilometro superiore a quella definita contrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno include anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di 1,3 volte rispetto alla quantita' annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonche' l'ulteriore contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.
Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga accertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non sia stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.
Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte dell'impresa, di idonea documentazione a supporto, si considerano come effettuati i treni completi e i relativi treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per scioperi.
Art. 11
#Comma 1
Monitoraggio
Comma 2
Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che ha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 10, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonche' l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, con modalita' che saranno definite nell'atto d'obbligo.
E' esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddove l'incremento delle quantita' di trasporto merci sia solo figurativo, in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese dovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi delle quantita' di trasporto merci.
Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 12
#Comma 1
Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
Comma 2
Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivo premiante stabilite con il decreto di cui all'articolo 8, possono essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali e' determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decreto puo' definire altresi' le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle quantita' di treni completi e di treni-chilometro per il trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a realizzare per le annualita' residue del contratto.
Comma 3
SEZIONE III - Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia
Art. 13
#Comma 1
Contributi alle imprese per investimenti
Comma 2
Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali e' possibile accedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'articolo 7. Lo stesso decreto individua altresi' la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonche' un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni.
Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le imprese e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonche' le imprese proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. E' ammesso l'utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo e' riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non potranno essere superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del bene.
I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto ai fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
Non e' ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.
I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una categoria di beni, risultano superiori alla disponibilita' di risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente alle quantita' che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilita' verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate e' effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantita' proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al comma 1.
Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi.
L'attribuzione dei contributi e' disciplinata mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalita' di erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
Comma 3
SEZIONE IV - Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci.
Art. 14
#Comma 1
Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge
Comma 2
Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.
Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.
La selezione dei progetti e' effettuata, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1.
L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonche' del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma puo' avvalersi dell'assistenza di uno o piu' soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti.
L'avvenuta selezione degli accordi e' oggetto di pubblicita' notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attivita' oggetto dell'accordo.
Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo abbiano necessita' di avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.
Art. 15
#Comma 1
Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano
Comma 2
A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge e' finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalita' ivi previste.
Art. 16
#Comma 1
Norme di prima attuazione
Comma 2
Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui all'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonche' alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.
Per le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi e treni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefici e' limitata al periodo di riferimento effettivamente considerato dall'atto d'obbligo sottoscritto.
Ai contributi di cui all'articolo 13 sono ammessi gli investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreche' risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo articolo 13.
Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti selezionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia gia' avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, sempreche' risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.
Art. 17
#Comma 1
Norme finali
Comma 2
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1. In caso di rinnovazioni o integrazioni dei benefici di cui all'articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sara' sottoposto ai relativi adeguamenti.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi di cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese e imprese ferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione.
Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.