DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia.

Numero 20 Anno 2005 GU 28.02.2005 Codice 005G0044

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-18;20

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Comma 2

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo», e' dotato della bandiera d'Istituto.


Art. 2

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Comma 1

Foggia della bandiera d'Istituto

Comma 2

La bandiera d'Istituto del Corpo si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta, di una fascia, di una cordoniera.


Il drappo e' quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali uguali di verde, di bianco e di rosso.


Il puntale e' in ottone ed e' costituito da un codolo a sezione quadrata, sostenente un globo sul cui asse orizzontale e' inscritta la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta di lancia modellata a traforo, entro la quale sono saldate le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante.


Sulla faccia del codolo opposta al drappo e' inciso l'anno di fondazione del Corpo; sulle altre, in senso orario a partire dalla prima, sono riportate in ordine cronologico le ricompense concesse al Corpo e l'anno di conferimento.


L'asta e' in legno rivestito di velluto amaranto, ed e' ornata da bullette di ottone poste a spirale. E' provvista di calcio e puo' essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone.


La fascia, in seta naturale di colore amaranto, e' formata da un fiocco a due code, ciascuna lunga 66 cm e larga 8 cm, ornata all'estremita' inferiore da una frangia di granoni di canutiglia dorata di 8 cm di altezza. L'amaranto e' il colore distintivo del Corpo.


La cordoniera, dorata, e' annodata alla base del globo. Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10.


La rappresentazione grafica della bandiera d'Istituto del Corpo e' contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Art. 3

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Comma 1

Custodia e uso della bandiera

Comma 2

La bandiera d'Istituto del Corpo e' custodita nell'ufficio dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera e' custodita in idoneo locale.


Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale.


Art. 4

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Comma 1

Trasporto della bandiera

Comma 2

Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo e' racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo.


L'Ispettore generale capo del Corpo stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.


Art. 5

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Comma 1

Riparazione e rinnovazione della bandiera

Comma 2

La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' a cura del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'Istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede della Scuola di formazione di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


Art. 6

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Comma 1

Decorazioni e stendardo del Corpo

Comma 2

Le decorazioni concesse allo stendardo del Corpo si appendono alla bandiera d'Istituto nelle forme consuete.


Ulteriori decorazioni che saranno conferite al Corpo si intenderanno concesse «alla bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».


Lo stendardo del Corpo, in uso fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' decorosamente conservato nella sede della Scuola di formazione di base di cui al comma 2 dell'articolo 5.


Art. 7

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Comma 1

Invarianza degli oneri

Comma 2

L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.