DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

Numero 290 Anno 2004 GU 03.12.2004 Codice 004G0329

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004;
Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.