DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 247/2004 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e...

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative dal registro delle imprese.

Numero 247 Anno 2004 GU 04.10.2004 Codice 004G0279

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-23;247

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Cancellazione dell'impresa individuale

Comma 2

L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.


L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attivita' ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione e' data notizia mediante affissione all'albo camerale.


Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che puo' ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.


La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.


Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


Art. 3

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Comma 1

Cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice

Comma 2

L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della societa' stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attivita' sociale della societa'. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento e' data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.


Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale puo' nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, puo' trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della societa'.


La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.


Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


Art. 4

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Comma 1

Imprese artigiane

Comma 2

L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o piu' delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne da' notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza.


La comunicazione di cui al comma 1 e' annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio.


L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.