DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 230/2004 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiu

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiu

Numero 230 Anno 2004 GU 06.09.2004 Codice 004G0264

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-08-02;230

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modalita' di impiego di sostanze alimentari

Comma 2

L'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e' sostituito dal seguente:
«Nella preparazione delle bevande analcoliche e' consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresi', con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma puo' essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».


Art. 2

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 3

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Comma 1

Clausola di cedevolezza

Comma 2

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali relative alle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, che provvedano a disciplinare, in modo conforme al diritto comunitario, la materia oggetto del presente regolamento.