DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 195/2004 - Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.

Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.

Numero 195 Anno 2004 GU 04.08.2004 Codice 004G0230

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-17;195

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Centro elettronico di documentazione

Comma 2

Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, (CED), svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica.


I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.


Art. 2

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Comma 1

Accesso gratuito al servizio

Comma 2

L'accesso agli archivi del CED, della legislazione e dei provvedimenti della Corte costituzionale, e' gratuito, conformemente al disposto di cui all'articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633.


L'accesso e la consultazione avviene secondo modalita' operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, che puo' limitare l'utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione.


Art. 3

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Comma 1

Registrazione utenti e dati identificativi

Comma 2

L'accesso al servizio del CED e' subordinato a registrazione, con annotazione dei dati identificativi dell'utente.


I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del CED sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per l'accertamento di illeciti e per la determinazione dell'entita' degli accessi.


Non puo' essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del CED.


Art. 4

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Comma 1

Ricerche presso gli uffici giudiziari

Comma 2

I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuridica, fornito dal CED, negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibilita' di personale e di mezzi.


Art. 5

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Comma 1

Categorie ammesse al servizio gratuitamente