DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Numero 117 Anno 2004 GU 06.05.2004 Codice 004G0146

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;117

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Rilascio della carta nazionale dei servizi

Comma 2

La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identita' elettronica, e' emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.


All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalita' e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.


Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi ((. . .)). In caso di corrispondenza dei dati identificativi ((. . .)), l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.


L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinche' la interdica.


Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.


L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono.


Art. 3

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Comma 1

Caratteristiche della carta nazionale dei servizi

Comma 2

La carta nazionale dei servizi contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticita' delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi, rilasciato da un certificatore accreditato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Le caratteristiche del certificato di autenticazione sono stabilite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.


La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo leggibile, sul dorso, la dicitura: «CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» ed il nome della pubblica amministrazione che l'ha emessa.


Art. 4

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Comma 1

Dati eventuali della carta nazionale dei servizi

Comma 2

La carta puo' contenere eventuali informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attivita' amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si puo' accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare la sua legittimazione al servizio, secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.


Art. 5

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Comma 1

Validita' temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi

Comma 2

La carta nazionale dei servizi ha la validita' temporale determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni.


Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio.


Art. 6

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Comma 1

Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi

Comma 2

Le procedure di interdizione dell'operativita' della carta nazionale dei servizi, in caso di smarrimento, di furto o di variazione dei dati identificativi del titolare, sono definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.


Dopo l'interdizione l'amministrazione puo', a richiesta, rilasciare una nuova carta nazionale dei servizi.


Art. 7

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Comma 1

Ulteriori attivita' connesse al rilascio della carta nazionale dei servizi

Comma 2

Le liste di revoca sono accessibili in via telematica secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.


Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi, accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua controlli di qualita' sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle carte nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione emittente eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi e' rilasciata secondo le modalita' di cui al presente articolo.


Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi.


L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione fiscale perche' convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessita' di attivarsi nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.


L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validita' della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinche' la interdica.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)).


Art. 9

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Comma 1

Regole tecniche

Comma 2

Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi.


Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche.