DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 100/2004 - Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.

Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.

Numero 100 Anno 2004 GU 22.04.2004 Codice 004G0132

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;100

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Attivita' del gruppo tecnico

Comma 2

Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato.


Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che trasmette altresi' alla struttura le risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.


Art. 3

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Comma 1

Attivita' della struttura

Comma 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), determinandone altresi' i compiti e le modalita' di funzionamento.


Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 21 del testo unico, la struttura cura la predisposizione del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo articolo 3 del testo unico.


Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2 e di quelle del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.


Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonche' dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.


Art. 4

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Comma 1

Ulteriori modalita' di coordinamento

Comma 2

La struttura assicura il coordinamento tra le attivita' del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.


Art. 5

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Comma 1

Disposizione finale

Comma 2

Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.