DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro».

Numero 393 Anno 2003 GU 19.02.2004 Codice 004G0065

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Assunzione degli atleti

Comma 2

L'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unita', mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo.


Art. 3

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Comma 1

Commissione del concorso

Comma 2

Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.


Gli oneri per il funzionamento della predetta commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' amministrativa n. 5 « Pubblica sicurezza».


Art. 4

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Comma 1

Titoli

Comma 2

Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.


La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.


Ai fini della valutazione dei titoli sportivi sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ed acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando che indice il concorso.


La commissione predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.


I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.


Art. 5

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Comma 1

Graduatorie

Comma 2

Con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.


Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti di polizia e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.


Art. 7

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Comma 1

Impiego di personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato

Comma 2

Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista dal presente regolamento, puo' essere assegnato alle «Fiamme Oro», con il consenso dell'interessato, il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1.


Art. 8

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Comma 1

Impiego in altre attivita' istituzionali e passaggio ad altri ruoli

Comma 2

Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' delle «Fiamme Oro» per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del direttore centrale degli affari generali della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio di polizia. I predetti frequentano un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi, la cui gestione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.


Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneita' alle attivita' delle «Fiamme Oro» di cui al comma 2, lettera d), e' effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa delle «Fiamme Oro», la cui fascia di merito e' costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.


Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nelle corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalita' sono stabilite con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.


Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.