DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

Numero 298 Anno 2003 GU 08.11.2003 Codice 003G0331

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-06;298

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 12 novembre 2003;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 novembre 2003 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.