DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 264/2003 - Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001.

Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001.

Numero 264 Anno 2003 GU 18.09.2003 Codice 003G0289

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;264

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ispettorato generale

Comma 2

E' istituito, quale unita' dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attivita' attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.


All'Ispettorato generale e' preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali.


Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente.


L'Ispettorato generale e' articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.


Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.


Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.


Art. 2

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Comma 1

Ambito delle funzioni dell'Ispettorato generale

Comma 2

L'Ispettorato generale, quale unita' sovraordinata posta al vertice del Corpo forestale dello Stato, svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo medesimo ed ai fini dell'assolvimento degli stessi, le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale di tutte le strutture centrali e periferiche da esso dipendenti, nonche' di tutti i reparti ed i nuclei specializzati.


L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attivita' sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline e cura, per il tramite della Scuola, l'organizzazione e le attivita' della banda musicale e del museo storico del Corpo.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/10/2003, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.


Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.