All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, dovra' essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1