DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Numero 318 Anno 2002 GU 30.07.2003 Codice 003G0221

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;318

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Settori di intervento

Comma 2

Il Ministero delle attivita' produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacita' e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.


Le tecnologie sensibili per le quali e' ritenuto opportuno lo sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di cui al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle dette tecnologie viene aggiornato periodicamente, in base alle esigenze, con la stessa procedura.


Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma 2 presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive.


Art. 2

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Comma 1

Coordinamento degli interventi

Comma 2

Il Ministro delle attivita' produttive, periodicamente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, adotta, d'intesa con il Ministro della difesa, gli indirizzi politico-amministrativi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, determinando gli obiettivi specifici, i piani ed i criteri di gestione, in modo anche da assicurare la compatibilita' con gli obiettivi stessi delle acquisizioni all'estero di prodotti che utilizzano tecnologie incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.


Per assicurare il coordinamento e la razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 1 e' costituito un Comitato presieduto dal Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato e composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente di elevata specializzazione, nell'ambito di rispettiva competenza, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dei dipartimenti per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le imprese e per l'internazionalizzazione ((del Ministero delle attivita' produttive, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle)), in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e dell'Agenzia spaziale italiana su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' da tre esperti scelti tra personalita' di alta qualificazione ed esperienza nei settori spaziale, aeronautico o meccanico, elettronico. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive e dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.


All'atto di accettazione dell'incarico gli esperti chiamati a far parte del Comitato di cui al comma 2 si impegnano, per il periodo di partecipazione al Comitato e per i dodici mesi successivi, a non avere rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione continuativa con imprese ed organizzazioni di settori comunque interessati agli interventi di cui al presente regolamento, nonche' ad essere componenti di organi sociali delle stesse imprese od organizzazioni.


Il compenso spettante agli esperti del Comitato di cui al comma 2 e' determinato con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.


Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua costituzione, provvede ad emanare il regolamento contenente i criteri e le modalita' del suo funzionamento. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' provvede alla segreteria del Comitato.


Art. 3

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Comma 1

Destinatari degli interventi

Comma 2

Sono considerate imprese con attivita' principale nei settori di cui al comma 1 le imprese il cui fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda e' dovuto per oltre il 50% alle attivita' di cui alla lettera c) del comma 1.


Per i rami d'azienda istituiti con apposita deliberazione che attribuisca agli stessi autonomia organizzativa ed economica con contabilita' gestionale autonoma, la sussistenza del requisito di cui al comma 2 e' verificata nell'ambito delle relative contabilita' gestionali autonome, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, qualora non esista collegio sindacale, dal rappresentante legale. Nei casi di costituzione di imprese per scorporo, si considera il fatturato risultante dai bilanci delle imprese o rami d'azienda scorporanti.


Art. 4

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Comma 1

Attivita' ammesse agli interventi del Ministero delle attivita' produttive

Comma 2

Sono ammessi agli interventi del Ministero delle attivita' produttive i progetti ed i programmi realizzati, per almeno i due terzi nel territorio nazionale, da parte delle imprese di cui all'articolo 3 e finalizzati a prodotti nuovi o che presentano un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti.


Gli interventi sono consentiti solo per esecuzione di studi, progettazioni, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, industrializzazione, ivi comprese le prove fino alla verifica sul campo della operativita' della pre-serie industrializzata.


Gli interventi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con quelli eventuali operati in relazione alle stesse attivita' sulla base di normative agevolative nazionali e comunitarie. Gli interventi possono essere concessi per ulteriori fasi o attivita' di programma anche ad imprese che sono state gia' ammesse, per le fasi iniziali, agli interventi previsti da altre normative agevolative nazionali e comunitarie.


I progetti e programmi non possono comunque essere ammessi agli interventi se le attivita' sono subcommesse per oltre il 25% a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea.


Non sono ammessi interventi nel caso in cui le attivita' sono svolte su commessa diretta di terzi, senza onere per l'impresa.


Per i progetti e programmi realizzati in collaborazione internazionale, gli interventi sono commisurati alla quota di partecipazione dell'industria nazionale.


Nel caso in cui le attivita' di cui al comma 2 sono state avviate anteriormente alla data di presentazione della domanda, sono ammessi agli interventi le attivita' effettuate successivamente a tale data, purche' queste ultime abbiano costi non inferiori al 70% dei costi totali. In via transitoria, in relazione alla fase iniziale di applicazione della legge 11 maggio 1999, n. 140, limitatamente alle domande presentate entro sessanta giorni dalla approvazione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, sono ammissibili agli interventi anche le attivita' effettuate prima della data di presentazione purche' successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 140 del 1999. I progetti e programmi non avviati anteriormente, devono essere avviati entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione agli interventi.


Art. 5

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Comma 1

Criteri di preminenza

Comma 2

I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono considerati di livello «elevato» o «medio», se in possesso rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.


Art. 6

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Comma 1

Contenuti, misura e modalita' degli interventi

Comma 2

In relazione alle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti nella misura del 70% e 60% dei costi, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del progetto o programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i progetti e programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura dell'intervento e' elevata rispettivamente al 75% e 65%.


I costi ammissibili sono calcolati tenendo conto del costo del lavoro relativo alla realizzazione del progetto o programma, del costo di acquisto dei materiali, delle attrezzature di laboratorio e di officina di uso esclusivo del progetto o programma, di tutti gli altri costi diretti di origine esterna e delle spese generali direttamente imputabili. Nel caso di partecipazione a collaborazioni internazionali sono altresi' considerati ammissibili i costi a carico delle imprese italiane a fronte delle attivita' comuni di programma per la quota di loro pertinenza, incluse le spese iniziali per la partecipazione al programma, in misura comunque non superiore al 20% dei costi totali del progetto o programma. Sono esclusi i costi di acquisizione di immobili, impianti generali, mobili ed arredi e delle attivita' subcommesse all'estero.


In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive, per i progetti o programmi utilmente valutati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, puo' assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, dei mutui stipulati dalle imprese con istituti di credito per un importo pari a quello dei finanziamenti di cui allo stesso comma 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte direttamente dal Ministero agli istituti mutuanti.


Su richiesta delle imprese interessate, il Ministero delle attivita' produttive, in luogo degli interventi di cui ai commi 1 e 3, puo' concedere, in relazione a mutui stipulati dalle imprese stesse per un periodo non superiore ai quindici anni fino a concorrenza dei costi ammissibili, l'erogazione di contributi in conto interessi nella misura massima del tasso fisso da applicare sui mutui pubblici quindicennali, a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione.


Art. 7

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Comma 1

Procedura

Comma 2

La domanda deve, altresi', comprendere l'impegno, a firma del legale rappresentante dell'azienda, a non produrre o commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del provvedimento di ammissione di cui all'articolo 7, comma 7, i prodotti basati sui risultati del progetto o programma salvo che il Ministro delle attivita' produttive, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2, autorizzi la produzione e la commercializzazione di tali prodotti in considerazione della loro funzionalita' alle esigenze della sicurezza nazionale nel rispetto delle vigenti normative sulle esportazioni vincolate a licenza. Nel caso in cui la Direzione generale eserciti la facolta' di frazionamento di cui al comma 4, il termine ha decorrenza dalla data della valutazione relativa alla prima frazione di progetto o programma. L'impegno non riguarda le produzioni di cui all'articolo 11, comma 2, ed all'articolo 12, comma 1.


La domanda deve essere redatta in duplice copia in conformita' ai modelli di cui all'allegato A e corredata della documentazione ivi indicata. Nelle domande le imprese possono esprimere la disponibilita' ad ottenere, in alternativa agli interventi previsti all'articolo 6, comma 1, gli interventi di cui al comma 3 ovvero al comma 4 dello stesso articolo 6. In tale caso le imprese forniranno, successivamente, gli elementi relativi alle intese preliminari raggiunte con gli istituti di credito.


La Direzione generale ha facolta' di chiedere all'impresa ogni dato, notizia e documentazione integrativa addizionale ritenuta necessaria per l'esame della domanda, nonche' una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa nonche' convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa, assistiti da eventuali esperti. La Direzione generale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' e anche in considerazione delle esigenze di controllo sull'andamento della realizzazione del progetto o programma, puo' frazionare il periodo di riferimento delle attivita' da ammettere a finanziamento, eventualmente sentita l'impresa.


Le domande pervenute alla Direzione generale sono sottoposte all'esame del Comitato di cui all'articolo 2, che verifica in particolare la sussistenza dei requisiti di preminenza del progetto o programma in base ai criteri di cui all'articolo 5 ed esprime la valutazione circa il livello «elevato» o «medio» dello stesso progetto o programma.


Le risultanze istruttorie delle istanze di finanziamento devono essere poste a disposizione dei componenti del comitato, per l'esame, almeno trenta giorni prima della riunione.


Il provvedimento e' comunicato entro quindici giorni dalla Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.


In attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del Ministero delle attivita' produttive del provvedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in 200 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine si intende sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori ai sensi del comma 4.


Nei casi in cui il Ministero delle attivita' produttive intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero accogliere la richiesta dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 4, prima dell'adozione del provvedimento di ammissione agli interventi l'impresa e' invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario.


Art. 8

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Comma 1

Erogazioni

Comma 2

I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati in base a rendiconti consuntivi riguardanti gli anni solari. Il primo rendiconto riguardera' le attivita' e i costi sostenuti fino al termine del primo anno solare successivo alla accettazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 8.


I rendiconti consuntivi sono presentati dall'impresa alla Direzione generale entro novanta giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento, con domanda di erogazione redatta in conformita' al modello riportato nell'allegato D, corredati da un rapporto dettagliato sulle attivita' svolte e sullo stato del programma, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e, qualora esista il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. Nel caso in cui in fase di istruttoria il Ministero si sia avvalso della facolta' di richiedere all'impresa una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i rendiconti dovranno essere altresi' corredati da una dettagliata relazione tecnica predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa.


Le erogazioni sono effettuate sino all'80 % dell'importo previsto dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi, in base all'esame della documentazione di cui al comma 2. Il termine predetto viene sospeso nel caso in cui la Direzione generale rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e richieda l'integrazione della documentazione stessa. L'erogazione a saldo del residuo 20% e' disposta dalla Direzione generale sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, entro trenta giorni dal completamento degli stessi.


Nel caso degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, l'istituto di credito eroga i mutui all'impresa in base ai provvedimenti ministeriali emessi sulla base dei rendiconti consuntivi presentati dall'impresa stessa.


I contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 4, sono erogati in correlazione all'esposizione media nell'anno solare nei confronti dell'istituto mutuante, idoneamente documentata dall'impresa.


Art. 9

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Comma 1

Accertamenti

Comma 2

Con decreto del direttore della Direzione generale e' nominata, per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi concernenti la realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, una commissione composta da cinque componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale e gli altri quattro, di cui due scelti dal Ministero delle attivita' produttive muniti di laurea di indirizzo tecnico o amministrativo e due designati dal Ministero della difesa muniti di laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o elettronica. Di detta commissione non possono far parte i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. La commissione ha l'incarico di verificare la rispondenza del progetto o programma realizzato al progetto o programma approvato con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, nonche' l'effettivita' della spesa e la coerenza della stessa con le destinazioni del progetto o programma. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione.
All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.


Art. 10

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Comma 1

Variazioni e misure di garanzia

Comma 2

Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o del singolo progetto, i modi, i costi ed i tempi di realizzazione sono tempestivamente comunicate dall'impresa alla Direzione generale con adeguata motivazione. La Direzione generale, sulla base di parere del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, verifica se le suddette variazioni incidano negativamente sulla validita' complessiva del progetto o programma e siano tali da modificarne la valutazione.


Nel caso in cui, pur tenendo conto delle variazioni, il programma o progetto mantenga, ai sensi dell'articolo 7, la valutazione di livello «elevato» o «medio», il provvedimento di ammissione agli interventi e' confermato con le modifiche necessarie.


Nel caso in cui, a seguito delle variazioni, le attivita' del progetto o programma ancora da svolgersi non siano valutate utili ai fini della conferma dell'ammissione agli interventi di cui all'articolo 7, comma 7, il titolare della Direzione generale emana il provvedimento di interruzione degli interventi. Qualora in questo caso, le variazioni siano determinate da gravi inadempienze dell'impresa che pregiudichino il perseguimento degli obiettivi previsti nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, il direttore generale puo' revocare parzialmente o totalmente i benefici, con l'applicazione di penali commisurate alla gravita' dell'inadempienza riscontrata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.


Nel caso in cui sono accertate variazioni significative non comunicate dall'impresa, in attesa della nuova valutazione e dei provvedimenti conseguenti, la Direzione generale puo' cautelativamente decidere la sospensione dei benefici.


Ove, nel corso dell'attuazione del progetto o del programma, i fabbisogni ammissibili risultino superiori a quelli previsti e l'impresa richiedesse l'estensione dei benefici deliberati ai maggiori fabbisogni, si applica la procedura di cui all'articolo 7.


Art. 11

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Comma 1

Acquisizione del progetto o programma da parte dell'Amministrazione

Comma 2

Entro un anno dal completamento del progetto o programma, il Ministro delle attivita' produttive, qualora, sulla base di valutazione del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, ritenga lo stesso progetto o programma strategico per il consolidamento o lo sviluppo della base di competenze e tecnologie necessaria per la sicurezza nazionale, puo' promuovere, sentito il Ministero della difesa, l'acquisizione della proprieta' del progetto o programma stesso al patrimonio dello Stato, con la procedura di cui all'articolo 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338. In tale caso l'indennita' spettante all'impresa viene determinata, tenuto conto del consuntivo finale approvato, con la procedura prevista dall'articolo 63 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1979. Gli interventi precedentemente effettuati ai sensi dell'articolo 6, verranno imputati a valere su detta indennita'.


Per le produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi acquisiti al patrimonio dello Stato ai sensi del comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche interessate alle produzioni stesse sono tenute, a parita' di condizioni offerte da altre imprese, da accertarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha realizzato il progetto o programma.


Nel caso in cui, non essendo intervenuto l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche acquistino produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi, il prezzo di acquisto e' definito tenendo conto dei finanziamenti erogati all'impresa a parziale copertura dei costi non ricorrenti del medesimo progetto o programma.


Art. 12

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Comma 1

Vendita dei prodotti basati sui progetti o programmi

Comma 2

I prodotti basati sui risultati di progetto o programma acquisito al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono essere realizzati e commercializzati dall'impresa realizzatrice del progetto o programma stesso in base a licenza concessa con provvedimento della Direzione generale. L'esportazione di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia di commercio dei materiali di armamento e dei materiali a duplice uso.


Nel caso di vendita di prodotti connessi a progetto o programma ammesso agli interventi di cui all'articolo 4 ovvero acquisito dallo Stato a sensi dell'articolo 11, le imprese sono tenute in concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare all'erario le somme definite con una apposita convenzione tra la Direzione generale e l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto della documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla Direzione generale. Nella stessa convenzione e' anche disciplinata l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di produzione.


Art. 13

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Comma 1

Interventi relativi all'utilizzo industriale e commerciale dei progetti o programmi

Comma 2

Nel caso in cui, nella commercializzazione dei risultati dei progetti e programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, le imprese industriali, al fine di concedere, sotto qualunque forma diretta o indiretta, dilazioni nei pagamenti ai clienti finali dei prodotti, ricorrano ad istituti di credito, la Direzione generale puo' concedere a favore delle imprese stesse, contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati, a tassi di mercato, dai suddetti istituti di credito per un periodo massimo di dieci anni.


I contributi sono determinati nella misura dell'80% e del 70% del tasso fisso massimo da applicare sui mutui pubblici decennali a carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura in questione e' elevata rispettivamente all'85% e al 75%. La misura del finanziamento da considerare per la determinazione dei contributi e' individuata sulla base di quanto previsto dalla delibera dell'istituto o istituti di credito; essa non puo' comunque superare il 90% del valore massimo previsto del circolante di programma, calcolato considerando scorte, lavori in corso e finanziamento in qualunque forma dei clienti. Il finanziamento potra' essere erogato anche in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto.


Le imprese interessate ad ottenere gli interventi di cui al comma 1, presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformita' ai modelli di cui all'allegato B e corredata della documentazione ivi indicata.


Relativamente agli interventi di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 10.


Art. 14

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Comma 1

Partecipazione a societa' di realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi

Comma 2

La Direzione generale, anche in funzione di interscambi di tecnologie, puo' concedere alle imprese industriali dei settori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, in possesso dei requisiti dell'articolo 3, complessivamente in misura non superiore al 20% delle disponibilita', finanziamenti per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio di societa' finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi nei detti settori. Tali societa' possono essere anche di diritto estero purche' costituite in Paesi aderenti ad intese concernenti i materiali di armamento e a tecnologia sensibile sottoscritte dallo Stato italiano per dare efficacia ai controlli previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. I finanziamenti sono concessi per un periodo non superiore a quindici anni ad un tasso pari al 20% del tasso fisso da applicare sui mutui quindicennali a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di concessione e sono restituiti con versamento sul capitolo 3597 dello stato di previsione delle entrate, voce Ministero delle attivita' produttive, in rate semestrali posticipate con decorrenza dal sesto anno dall'avvio dell'intervento.


In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, la Direzione generale puo' assumere gli impegni pluriennali di cui all'articolo 6, comma 3.


Le imprese interessate agli interventi di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformita' ai modelli di cui all'allegato C e corredata della documentazione ivi indicata.


Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, commi 1, 2 e 4 e all'articolo 10.