La domanda deve, altresi', comprendere l'impegno, a firma del legale rappresentante dell'azienda, a non produrre o commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del provvedimento di ammissione di cui all'articolo 7, comma 7, i prodotti basati sui risultati del progetto o programma salvo che il Ministro delle attivita' produttive, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2, autorizzi la produzione e la commercializzazione di tali prodotti in considerazione della loro funzionalita' alle esigenze della sicurezza nazionale nel rispetto delle vigenti normative sulle esportazioni vincolate a licenza. Nel caso in cui la Direzione generale eserciti la facolta' di frazionamento di cui al comma 4, il termine ha decorrenza dalla data della valutazione relativa alla prima frazione di progetto o programma. L'impegno non riguarda le produzioni di cui all'articolo 11, comma 2, ed all'articolo 12, comma 1.
La domanda deve essere redatta in duplice copia in conformita' ai modelli di cui all'allegato A e corredata della documentazione ivi indicata. Nelle domande le imprese possono esprimere la disponibilita' ad ottenere, in alternativa agli interventi previsti all'articolo 6, comma 1, gli interventi di cui al comma 3 ovvero al comma 4 dello stesso articolo 6. In tale caso le imprese forniranno, successivamente, gli elementi relativi alle intese preliminari raggiunte con gli istituti di credito.
La Direzione generale ha facolta' di chiedere all'impresa ogni dato, notizia e documentazione integrativa addizionale ritenuta necessaria per l'esame della domanda, nonche' una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa nonche' convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa, assistiti da eventuali esperti. La Direzione generale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' e anche in considerazione delle esigenze di controllo sull'andamento della realizzazione del progetto o programma, puo' frazionare il periodo di riferimento delle attivita' da ammettere a finanziamento, eventualmente sentita l'impresa.
Le domande pervenute alla Direzione generale sono sottoposte all'esame del Comitato di cui all'articolo 2, che verifica in particolare la sussistenza dei requisiti di preminenza del progetto o programma in base ai criteri di cui all'articolo 5 ed esprime la valutazione circa il livello «elevato» o «medio» dello stesso progetto o programma.
Le risultanze istruttorie delle istanze di finanziamento devono essere poste a disposizione dei componenti del comitato, per l'esame, almeno trenta giorni prima della riunione.
Il provvedimento e' comunicato entro quindici giorni dalla Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.
In attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del Ministero delle attivita' produttive del provvedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in 200 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine si intende sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori ai sensi del comma 4.
Nei casi in cui il Ministero delle attivita' produttive intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero accogliere la richiesta dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 4, prima dell'adozione del provvedimento di ammissione agli interventi l'impresa e' invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario.