Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto disciplina, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, gli aspetti economici del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione, decorrenza e durata
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Struttura del trattamento economico e stipendio tabellare
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
Ambasciatore .... Euro 70.670,60
Ministro plenipotenziario .... Euro 56.163,04
Consigliere di ambasciata .... Euro 39.486,44
Consigliere di legazione .... Euro 27.496,00
Segretario di legazione .... Euro 19.645,28
A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
Ambasciatore .... Euro 70.674,60
Ministro plenipotenziario .... Euro 56.637,66
Consigliere di ambasciata .... Euro 40.991,59
Consigliere di legazione .... Euro 31.377,21
Segretario di legazione .... Euro 20.053,69
Art. 3
#Comma 1
Indennita' integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianita'
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, e' corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':
Ambasciatore .... Euro 9.329,40
Ministro plenipotenziario .... Euro 9.036,96
Consigliere di ambasciata .... Euro 8.113,56
Consigliere di legazione .... Euro 7.704,00
Segretario di legazione.... Euro 7.554,72
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.
Art. 4
#Comma 1
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
Comma 2
Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2002.
Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.
Art. 5
#Comma 1
Retribuzione di posizione
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2002, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore.... Euro 17.559,88
Ministro plenipotenziario.... Euro 12.601,80
Consigliere di ambasciata.... Euro 7.437,13
Consigliere di legazione.... Euro 6.404,19
Segretario di legazione.... Euro 6.404,19
A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure minime della retribuzione di posizione di cui al comma 3 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore.... Euro 20.867,85
Ministro plenipotenziario.... Euro 13.277,56
Consigliere di ambasciata.... Euro 7.835,94
Consigliere di legazione.... Euro 6.747,61
Segretario di legazione.... Euro 6.747,61
Art. 7
#Comma 1
Effetti del trattamento economico
Comma 2
Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, e 5 hanno effetto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Art. 8
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 7.070.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 11.550.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede: quanto a 1.910.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 5.160.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 4.480.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.