Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicabilita'
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modalita' di svolgimento
Comma 2
Le fondazioni svolgono le attivita' di cui all'articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso universita', enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.
L'attivita' diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2.