Definizioni
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
#Comma 1
Articolo 2
#Comma 1
Finalita' e Ambito di applicazione
Comma 2
Il presente regolamento e' finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di C02 delle autovetture nuove, in vendita o in leasing, cosi' come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).
Comma 3
CAPO II - Misure per favorire l'informazione per il consumatore
Articolo 3
#Comma 1
Apposizione dell'etichetta
Comma 2
Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle eimissioni di C02, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 4
#Comma 1
Redazione della guida
Comma 2
Per le finalita' di cui al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attivita' produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, 1e informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno le informazioni' sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento.
Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonche' sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.
I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto vendita. La guida e' inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 5
#Comma 1
Affissione manifesto o schermo di visualizzazione
Comma 2
Per ciascuna marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III del presente regolamento.
Per le finalita' di cui al comma 1 il costruttore, relativamente ai modelli prodotti, fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di cui al comma 1.
Articolo 6
#Comma 1
Divulgazione materiale promozionale
Comma 2
Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori uffciali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.
Articolo 7
#Comma 1
Trasparenza dell'informazione
Comma 2
E' fatto divieto di apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di C02 non conformi al disposto del presente regolamento.
Comma 3
Capo III - Adempimenti comunitari e sanzioni
Articolo 8
#Comma 1
Attuazione del programma di informazione per il consumatore
Comma 2
Il Ministero delle attivita' produttive e' responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una reazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione.
A tale fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita forniscano, entro ii 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalita' stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attivita' produttive.
L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 9
#Comma 1
Notifica alla Commissione Europea
Comma 2
Il Ministero delle attivita' produttive, trasmette alla Commissione Europea, entro il 31 dicembre 2003, la relazione di cui all'articolo 8, riferita al periodo 2002-2003 e redatta in conformita' alla decisione della Commissione 2001/677/CE.
Articolo 10
#Comma 1
Attivita' di vigilanza
Comma 2
La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attivita' produttive ai fini del monitoraggio sulla stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui agli articoli 3,4, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Comma 3
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12
#Comma 1
Norma transitoria
Comma 2
E' fatto obbligo ai costruttori di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalia data di entrata in vigore dello stesso; nei successivi trenta giorni e' fatto obbligo ai responsabili dei punti vendita di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.