DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sui servizi di bancoposta.

Numero 298 Anno 2002 GU 16.01.2003 Codice 003G0003

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-28;298

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Assegni postali vidimati). - 1. L'assegno postale vidimato e' tratto su Poste anche da chi non e' correntista postale e non puo' essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.
2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all'atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non e' piu' pagabile ed il traente puo' richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine e' possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'assegno bancario.".


Art. 3

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