Il presente regolamento si applica al personale della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Informazione
Comma 2
L'amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le organizzazioni sindacali sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, aventi riflessi sul rapporto di impiego della carriera prefettizia.
Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici ovvero per l'innovazione tecnologica, nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi.
L'informazione preventiva e' fornita ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nelle materie di cui al comma 3, almeno cinque giorni prima, inviando contestualmente la documentazione.
Per le materie di cui al comma 1, lettere f) e h), l'informazione e' fornita anche a livello periferico.
L'amministrazione puo' individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel comma 3.
Art. 5
#Comma 1
Concertazione
Comma 2
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
Art. 6
#Comma 1
Consultazione
Comma 2
La consultazione delle organizzazioni sindacali prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di impiego e' facoltativa. Essa si svolge obbligatoriamente in materia di organizzazione e disciplina di strutture e uffici, a livello centrale e periferico, nonche' consistenza e variazione della dotazione organica.
Nella suddetta materia, prima di assumere le relative determinazioni, l'Amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalita' il parere delle organizzazioni sindacali.
Art. 7
#Comma 1
Comitato pari opportunita'
Comma 2
Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito il Comitato per le pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composto da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione.
Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo, con le scadenze di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Art. 8
#Comma 1
Commissioni
Comma 2
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attivita' dell'amministrazione, e' prevista la possibilita' di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Amministrazione stessa nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, raccolgono dati relativi alle predette materie, che l'amministrazione e' tenuta a fornire, e formulano proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
Art. 9
#Comma 1
Diritto di assemblea
Comma 2
Il personale ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse per la categoria.
La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno, sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea e' effettuata, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, dai responsabili degli uffici e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuita' delle prestazioni indispensabili nelle unita' operative interessate.
Art. 10
#Comma 1
Diritto di affissione
Comma 2
Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle sedi di servizio, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
Art. 11
#Comma 1
S e d e
Comma 2
1. L'Amministrazione mette a disposizione delle organizzazioni sindacali idonei locali per lo svolgimento delle loro attivita'.