All'articolo 6, comma 27, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, le parole: "non superiore a 15 anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 20 anni".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il termine di validita' di cui all'articolo 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal presente decreto, si applica, ferme restando le rimanenti condizioni, anche alle licenze individuali gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.