DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 204/2002 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica...

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia.

Numero 204 Anno 2002 GU 19.09.2002 Codice 002G0237

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-08;204

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Vice Capi con funzioni vicarie

Comma 2

Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 e' sostituito dal seguente:
"5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita' internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.".


All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa e' assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.".