All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;".
Nella rubrica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo la parola: "Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e".
Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, e' inserito il seguente:
"Articolo 9-bis (Ufficio del vice Ministro). - 1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unita' di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.".
All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".