All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1