Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalita', codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilita', il codice del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario e' indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o "procuratore".
Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica.
La Banca d'Italia, verificata la congruita' degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, da' corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.
5.Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, lettere a) e b), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 4/7/2002, n. 155 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.