DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 123/2002 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.

Numero 123 Anno 2002 GU 25.06.2002 Codice 002G0151

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-04-29;123

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalita', codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilita', il codice del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario e' indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o "procuratore".


Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica.


La Banca d'Italia, verificata la congruita' degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, da' corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.
5.Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, lettere a) e b), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi.


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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 4/7/2002, n. 155 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 2

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Comma 1

Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2 dell'art. 1, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.


Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla Banca d'Italia i relativi importi mediante singoli "storni di bonifico". Tali importi saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia, la quale trasmettera' la relativa quietanza al Centro di elaborazione del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il sistema informativo ne dara' comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.


Art. 3

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Comma 1

La Banca d'Italia invia alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, la rendicontazione mensile dei titoli di spesa estinti.


Art. 4

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Comma 1

Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di ogni mese.


Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il pagamento e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.


Art. 5

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Comma 1

Il pagamento in contanti delle rate di pensione e degli assegni viene effettuato dagli uffici pagatori, previo accertamento della identita' personale dei titolari, mediante esibizione del certificato di iscrizione (libretto) ovvero, in mancanza, della credenziale rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari.


Il rappresentante legale o il procuratore, le cui generalita' risultino nel flusso informatico di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, debbono esibire, oltre al proprio documento personale di riconoscimento, anche i documenti intestati al rappresentato di cui al comma 1.


Nei casi di erogazione in via continuativa a favore dei soggetti creditori di ritenute gravanti sui trattamenti pensionistici, il pagamento viene effettuato previa identificazione personale e contestuale esibizione di apposita certificazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari attestante il diritto degli esibitori alle somme in riscossione.


Nel caso di pagamento a piu' eredi del rateo rimasto insoluto a seguito del decesso del titolare di pensione o di assegno, nel flusso informatico vanno riportati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari recante le generalita' complete di tutti gli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore che la alleghera' alla quietanza di cui all'articolo 6 del presente decreto. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.


Art. 6

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Comma 1

Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo andra' sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario.


I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.


Art. 7

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Comma 1

Il titolare di pensione o di assegno, impossibilitato a recarsi all'ufficio pagatore, puo' delegare altra persona a riscuotere la rata mensile, mediante apposita scrittura privata a firma autenticata in via amministrativa, da presentare direttamente all'ufficio stesso.


Qualora il predetto titolare rilasci mandato in via continuativa ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la competente direzione provinciale dei servizi vari puo' rilasciarne una o piu' copie autentiche per la riscossione delle rate mensili venute a scadenza prima dell'acquisizione in banca dati delle generalita' del mandatario, mediante diretta esibizione all'ufficio pagatore da parte del mandatario stesso.


La delega e le copie autentiche di cui ai precedenti commi, da esibire unitamente al documento del mandante, saranno acquisite dall'ufficio pagatore e allegate al modulo quietanzato di cui all'articolo 6.


Art. 8

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Comma 1

E' soppressa la modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante gli assegni di c/c postale di serie speciale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.


I titoli della specie non riscossi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono pagabili presso gli uffici postali di localizzazione entro la data di scadenza di validita' sugli stessi riportata. Trascorso tale termine, dovranno essere restituiti alle direzioni provinciali dei servizi vari emittenti, per la riammissione a pagamento delle somme rappresentate, con le modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986.


I conti correnti postali infruttiferi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986 verranno chiusi dopo la resa e la regolarizzazione dell'ultima contabilita' di cui all'articolo 26 dello stesso decreto presidenziale.


In sostituzione dei tagliandi annessi agli assegni di c/c postale, ai titolari di pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1, nel mese di gennaio di ciascun anno, ovvero nel mese in cui verra' attribuito l'aumento per perequazione automatica, verra' inviato un prospetto analitico delle competenze spettanti, da valere fino al mese di dicembre dello stesso anno . L'invio del prospetto sara' ripetuto nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di carattere generale o individuale e comunque nei casi di pagamenti una tantum.


Art. 9

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