La prima riunione del Comitato e' convocata dal Ministro per gli affari regionali.
In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonche' di attendere al normale funzionamento dell'organismo.
Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalita', un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.
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Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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