I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello del distretto di appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione centrale elettorale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.
L'Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmette immediatamente alla Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.
Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
La Commissione centrale elettorale redige un apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, in cui specifica il numero dei plichi ricevuti nonche' il numero delle schede pervenute da ciascun seggio elettorale e dall'ufficio centrale elettorale per ciascuno dei tre collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i plichi trasmessi dall'ufficio centrale elettorale e dai seggi elettorali e previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede allo scrutinio ed all'assegnazione dei seggi a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 9 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Delle contestazioni sulla validita' delle schede, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.