Il Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonche' delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale e' istituito il Fondo, svolge l'attivita' istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entita' dei finanziamenti e delle indennita' per i singoli progetti, nonche' i tempi e le modalita' di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.