DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti.

Numero 20 Anno 2002 GU 06.03.2002 Codice 002G0047

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;20

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Funzioni del Fondo

Comma 2

Il Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonche' delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.


Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale e' istituito il Fondo, svolge l'attivita' istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entita' dei finanziamenti e delle indennita' per i singoli progetti, nonche' i tempi e le modalita' di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.


Art. 3

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Comma 1

Contenuto dei progetti

Comma 2

I progetti individuali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15, della legge 7 marzo 2001, n. 62, devono contenere specifiche indicazioni del tipo di riqualificazione professionale che s'intende svolgere nonche' degli strumenti operativi, didattici ed organizzativi che verranno utilizzati. Il settore dei nuovi mass media, verso i quali il giornalista deve indirizzare la propria attivita' informativa, esercitabile anche su base autonoma, ricomprende tutti i sistemi informativi che utilizzino strumenti elettronici od altri di avanzata tecnologia, siano essi collegati o meno con i tradizionali settori dell'informazione. I progetti in questione devono altresi' indicare i preventivi di costo, regolarmente documentati, con indicazione dei tempi di sviluppo e realizzazione della riqualificazione proposta.


I progetti, di cui alla lettera b) del comma 4 del richiamato articolo 15 della predetta legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi all'esodo volontario dei giornalisti collocati o collocabili in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento, devono essere concordati dalle imprese da cui i giornalisti dipendono con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, e contenere l'indicazione del numero dei giornalisti interessati, dell'onere previsto, dei criteri e dei tempi di realizzazione dell'esodo volontario. I progetti concordati possono essere parte di accordi generali relativi alle procedure legali e contrattuali per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di crisi delle imprese in questione.


I progetti, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi al collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti da imprese in stato di crisi devono essere concordati con il sindacato di categoria, anche al livello aziendale, e contenere l'indicazione delle iniziative che l'impresa intende attuare, anche con ricorso a strutture specializzate, degli eventuali interventi di riqualificazione specifica ritenuti necessari, dei settori verso i quali s'indirizza il collocamento stesso nonche' dei tempi di realizzazione. Il costo complessivo del progetto deve essere, in sede di presentazione, certificato con i preventivi di spesa allegati all'accordo sindacale, contenenti l'analisi specifica delle voci sulle quali esso si articola. Ad esso si aggiunge l'indicazione dell'onere dell'indennita' prevista nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 62 del 2001.


Art. 4

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Comma 1

Presentazione dei progetti e delle domande di intervento del Fondo

Comma 2

I progetti non completi della documentazione indicata non sono presi in considerazione, ove non venga inviata in tempo utile la documentazione mancante richiesta dall'Amministrazione.


Art. 5

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Comma 1

Cumulabilita' degli interventi di sostegno

Comma 2

Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 sono tra loro cumulabili, qualora ricorrano per ciascuno di essi le condizioni di erogabilita' stabilite dagli articoli 2 e 4.


Art. 6

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Comma 1

Erogazione dei finanziamenti e delle indennita'

Comma 2

Si procede alla revoca dei finanziamenti in caso di mancata realizzazione dei progetti ammessi.


Art. 7

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Comma 1

Stati di crisi

Comma 2

Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concessi in presenza degli stati di crisi delle imprese di cui al comma 2 del citato articolo 15, dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero preesistenti a tale data e per i quali siano intervenuti accordi sindacali successivamente alla data di entrata in vigore della legge.